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STATUTO

Riconosciuto dalla Giunta Regionale del Veneto il 7 luglio 1988, n. 4379

Articolo 1 - La Fondazione culturale e sociale denominata "Fondazione Lanza" è promossa dal Vescovo pro tempore della Diocesi di Padova.
La Fondazione non ha fini di lucro ed opera limitatamente al territorio regionale del Veneto.

Articolo 2 - La Fondazione Lanza si propone come strumento di collegamento tra la società civile, il mondo della cultura, le istituzioni sia ecclesiali che pubbliche ed i valori etici espressi dalla storia e dalla vita della popolazione veneta.
Per il raggiungimento del suo fine, la Fondazione assume i seguenti compiti:
a) svolgere attività di documentazione, di ricerca, di studio e di orientamento sui contenuti etici della vita collettiva, con particolare riguardo all'esperienza della comunità veneta a livello regionale e locale;
b) studiare e valorizzare l'esperienza culturale e sociale dei veneti nelle sue varie articolazioni (religiosa, storica, filosofica, scientifica, comunitaria, ambientale) attraverso Progetti di ricerca, convegni, seminari, corsi di studio;
c) favorire in particolare il confronto tra la cultura veneta di ispirazione cristiana e le istanze della società espresse sia dalle istituzioni territoriali, sia dagli organismi accademici, culturali ed ecclesiali;
d) promuovere ricerche, seminari e incontri di studiosi italiani e stranieri al fine di favorire lo scambio tra area veneta e altre aree culturali e sociali sul tema dei contenuti etici della vita collettiva;
e) curare la messa a disposizione degli operatori civili ed ecclesiali, degli studiosi e dei responsabili della vita collettiva, delle acquisizioni della Fondazione;
f) attuare e/o sovvenzionare iniziative editoriali (libri, periodici, video) per la diffusione di studi, ricerche e proposte nell'ambito della finalità della Fondazione, anche elaborate da altri Enti;
g) sostenere e promuovere i talenti emergenti nella cultura veneta, sia con iniziative che con la pubblicazione di singoli studi giudicati meritevoli e che rientrino nelle tematiche della Fondazione;
h) attuare e/o sovvenzionare iniziative singole e corsi destinati all'aggiornamento e alla formazione delle persone più direttamente interessate alla gestione della problematica etica nelle strutture ecclesiali ed in quelle territoriali, sociali ed economiche, sia pubbliche che private;
i) svolgere attività di ricerca e di studio per conto di enti ed istituzioni sulla fattibilità sociale della acquisizioni progettuali e culturali della Fondazione.
Per la realizzazione dei sopracitati compiti la Fondazione può stipulare accordi e convenzioni con istituzioni scientifiche e con Enti che operano in settori contigui.
La Fondazione potrà altresì collaborare con le Pubbliche Amministrazioni e con Enti privati ed espletare gli incarichi che verranno ad essa affidati.

Articolo 3 - Il patrimonio della Fondazione è formato:
a) dalla dotazione iniziale conferita all'atto della costituzione;
b) da contributi, donazioni, lasciti e liberalità di qualsiasi genere espressamente destinati ad incremento patrimoniale;
c) dai redditi e dalle somme di qualsiasi genere destinati, per deliberazione del Consiglio di amministrazione, ad aumentarlo.

Articolo 4 - Le entrate della Fondazione sono costituite:
a) dai redditi del proprio patrimonio;
b) dalle somme a qualsiasi titolo acquisite dall'Ente, salvo la limitazione di cui all'articolo precedente, lettera b);
c) da sovvenzioni vincolate alla esecuzione di specifici programmi di ricerca.

Articolo 5 - La Fondazione ha la propria sede legale in Padova, via Dante n. 55.

Articolo 6 - Sono organi della Fondazione:
a) il Presidente,
b) il Consiglio di Amministrazione,
c) il Consiglio permanente di indirizzo,
d) il Comitato scientifico,
e) il Segretario generale,
f) il Revisore unico.

Articolo 7 - La Fondazione è retta da un Consiglio di amministrazione, composto da cinque consiglieri nominati dal Vescovo pro tempore della Diocesi di Padova.
Tra gli stessi il Vescovo pro tempore della Diocesi di Padova designa il Presidente.
Tutti i componenti del Consiglio di amministrazione durano in carica un triennio e possono essere confermati.
Qualora durante il triennio uno dei membri nominati dovesse cessare dall'incarico, il membro nominato in sua sostituzione resta in carica fino alla conclusione dello stesso triennio.

Articolo 8 - Al Consiglio di amministrazione spetta la gestione ordinaria e straordinaria della Fondazione.
Esso delibera validamente con l'intervento di metà più uno dei suoi membri e a maggioranza dei presenti.
Il Consiglio di amministrazione redige ed aggiorna il regolamento che disciplina le varie attività della Fondazione e determina criteri e modalità di investimento del patrimonio e di erogazione delle rendite.
Il Consiglio di amministrazione si riunisce nella sede della Fondazione o in altro luogo scelto al Presidente, due volte all'anno: entro il mese di novembre per approvare il bilancio preventivo ed entro il mese di marzo per approvare il conto consuntivo.
In seduta straordinaria il Consiglio si riunisce tutte le volte che il suo Presidente lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno due membri.
Il Consiglio di amministrazione provvede alla nomina del Revisore unico.

Articolo 9 - Il presidente del Consiglio di amministrazione ha la firma e la legale rappresentanza della Fondazione con la facoltà di conferire procure.
In caso di impedimento può farsi sostituire dal consigliere più anziano.
Nei casi di urgenza adotta i provvedimenti di competenza del Consiglio di amministrazione, salvo ratifica del Consiglio stesso, al quale tali provvedimenti dovranno essere sottoposti nella prima riunione successiva alla data in cui i provvedimenti sono stati adottati.

Articolo 10 - Il Consiglio permanente di indirizzo è formato da 5 a 10 membri, scelti dal Vescovo pro tempore della Diocesi di Padova tra personalità che si distinguano sul piano della ricerca e della professione nei settori di interesse della Fondazione.
Il Consiglio permanente di indirizzo coadiuva il Vescovo pro tempore, che lo presiede, nel garantire le finalità della Fondazione e nell'individuare e fissare gli indirizzi generali dell'ente.
Ciascun consigliere dura in carica cinque anni dalla data della nomina e può essere confermato.
Il Consiglio permanente di indirizzo si riunisce di norma due volte all'anno nella sede della Fondazione o in altra sede scelta dal proprio Presidente.
Le riunioni sono convocate e presiedute dal Vescovo pro tempore della Diocesi di Padova e sono valide se vi partecipa almeno un terzo dei componenti.
Assistono anche il Presidente del Consiglio di amministrazione e il Segretario generale.

Articolo 11 - Il Comitato scientifico è nominato dal Vescovo pro tempore della Diocesi di Padova tra studiosi ed esperti di discipline che la Fondazione ha assunto come settori di interesse.
Il Comitato è formato da 10 a 20 membri, di cui almeno un terzo scelti tra docenti di Università del Veneto. Ciascun componente dura in carica cinque anni ed è riconfermabile.
Tra i membri del Comitato scientifico il Vescovo pro tempore della Diocesi di Padova nomina il Presidente del Comitato.

Articolo 12 - Il Comitato scientifico delibera i Progetti di ricerca della Fondazione, costituisce gruppi di lavoro anche con membri esterni agli organismi della Fondazione, assicura il coordinamento dei Progetti e la loro scientificità, dà indicazioni sull'attività editoriale e di comunicazione della Fondazione, è organo di valutazione sulle iniziative di cui all'articolo 2 lettera g).
Il Comitato scientifico si riunisce di norma almeno quattro volte all'anno e tutte le volte che il proprio Presidente o almeno tre componenti lo ritengano opportuno.
Le riunioni sono convocate dal Presidente del Comitato scientifico e sono valide se è presente almeno un terzo dei componenti; le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.
Vi partecipano anche il Presidente del Consiglio di amministrazione, il Segretario generale ed eventuali osservatori indicati dagli Organi istituzionali della Fondazione.

Articolo 13 - Il Segretario generale è nominato dal Consiglio di Amministrazione.
Assicura il coordinamento tra gli Organi della Fondazione, ne segue l'impostazione e le direttive, assicurandone la realizzazione in modo culturalmente omogeneo con lo spirito della Fondazione, scientificamente corretto ed economicamente equilibrato.
Ha la direzione della Fondazione e provvede agli strumenti per l'attività istituzionale.
Il Segretario generale partecipa come segretario a tutte le riunioni degli Organi della Fondazione.

Articolo 14 - Gli incarichi di Presidente e componente del Consiglio di amministrazione, di Presidente e componente del Consiglio permanente di indirizzo, di Presidente e di componente del Comitato scientifico sono a titolo gratuito.

Articolo 14bis - Il Revisore unico viene nominato dal Consiglio di amministrazione tra soggetti che siano in possesso di adeguata competenza economico-contabile. Il Revisore non può essere contemporaneamente membro del onsiglio di amministrazione.
Il Revisore dura in carica tre anni ed è rieleggibile.
Il Revisore esercita il controllo amministrativo-contabile e finanziario della gestione e verifica trimestralmente la regolare tenuta della contabilità e dei libri sociali, esamina il bilancio annuale e redige una relazione di accompagnamento al bilancio stesso.
Il Revisore partecipa alle riunioni del Consiglio di amministrazione, senza diritto di voto. La sua attività deve risultare da apposito verbale riportato nel libro dei verbali del Revisore unico, nel quale devono essere riportate anche le relazioni ai bilanci.

Articolo 15 - L'esercizio finanziario va dall'1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Articolo 16 - In caso di estinzione per qualsiasi causa della Fondazione o, comunque, nel caso di accertata impossibilità di conseguire gli scopi indicati nell'articolo 2, il patrimonio dell'Ente che residua dalla liquidazione operata secondo le vigenti disposizioni di legge, sarà devoluto ad Enti o Istituzioni, approvati dall'autorità ecclesiastica e designati dal Vescovo pro tempore di Padova, che perseguano finalità analoghe, senza fini di lucro.

Articolo 17 - Per tutto quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto, valgono le disposizioni del Codice Civile sulle persone giuridiche ed in particolare sulle Fondazioni.

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