FONDAZIONE
LANZA
STATUTO
Riconosciuto dalla Giunta Regionale del Veneto il 7 luglio
1988, n. 4379
Articolo 1 - La Fondazione culturale e sociale
Lanza è promossa dal Vescovo pro tempore della Diocesi di
Padova.
La Fondazione non ha fini di lucro ed opera limitatamente
al territorio regionale del Veneto.
Articolo 2 - La Fondazione Lanza si propone
come strumento di collegamento tra la società civile, il
mondo della cultura, le istituzioni sia ecclesiali che pubbliche
ed i valori etici espressi dalla storia e dalla vita della
popolazione veneta.
Per il raggiungimento del suo fine, la Fondazione assume
i seguenti compiti:
a) svolgere attività di documentazione, di ricerca, di studio
e di orientamento sui contenuti etici della vita collettiva,
con particolare riguardo all'esperienza della comunità veneta
a livello regionale e locale;
b) studiare e valorizzare l'esperienza culturale e sociale
dei veneti nelle sue varie articolazioni (religiosa, storica,
filosofica, scientifica, comunitaria, ambientale) attraverso
Progetti di ricerca, convegni, seminari, corsi di studio;
c) favorire in particolare il confronto tra la cultura veneta
di ispirazione cristiana e le istanze della società espresse
sia dalle istituzioni territoriali, sia dagli organismi
accademici, culturali ed ecclesiali;
d) promuovere ricerche, seminari e incontri di studiosi
italiani e stranieri al fine di favorire lo scambio tra
area veneta e altre aree culturali e sociali sul tema dei
contenuti etici della vita collettiva;
e) curare la messa a disposizione degli operatori civili
ed ecclesiali, degli studiosi e dei responsabili della vita
collettiva, delle acquisizioni della Fondazione;
f) attuare e/o sovvenzionare iniziative editoriali (libri,
periodici, video) per la diffusione di studi, ricerche e
proposte nell'ambito della finalità della Fondazione, anche
elaborate da altri Enti;
g) sostenere e promuovere i talenti emergenti nella cultura
veneta, sia con iniziative che con la pubblicazione di singoli
studi giudicati meritevoli e che rientrino nelle tematiche
della Fondazione;
h) attuare e/o sovvenzionare iniziative singole e corsi
destinati all'aggiornamento e alla formazione delle persone
più direttamente interessate alla gestione della problematica
etica nelle strutture ecclesiali ed in quelle territoriali,
sociali ed economiche, sia pubbliche che private;
i) svolgere attività di ricerca e di studio per conto di
enti ed istituzioni sulla fattibilità sociale della acquisizioni
progettuali e culturali della Fondazione.
Per la realizzazione dei sopracitati compiti la Fondazione
può stipulare accordi e convenzioni con istituzioni scientifiche
e con Enti che operano in settori contigui.
La Fondazione potrà altresì collaborare con le Pubbliche
Amministrazioni e con Enti privati ed espletare gli incarichi
che verranno ad essa affidati.
Articolo 3 - Il patrimonio della Fondazione
è formato:
a) dalla dotazione iniziale conferita all'atto della costituzione;
b) da contributi, donazioni, lasciti e liberalità di qualsiasi
genere espressamente destinati ad incremento patrimoniale;
c) dai redditi e dalle somme di qualsiasi genere destinati,
per deliberazione del Consiglio di amministrazione, ad aumentarlo.
Articolo 4 - Le entrate della Fondazione sono
costituite:
a) dai redditi del proprio patrimonio;
b) dalle somme a qualsiasi titolo acquisite dall'Ente, salvo
la limitazione di cui all'articolo precedente, lettera b);
c) da sovvenzioni vincolate alla esecuzione di specifici
programmi di ricerca.
Articolo 5 - La Fondazione ha la propria sede
legale in Padova, via Dante n. 55.
Articolo 6 - Sono organi della Fondazione:
a) il Presidente,
b) il Consiglio di Amministrazione,
c) il Consiglio permanente di indirizzo,
d) il Comitato scientifico,
e) il Segretario generale.
Articolo 7 - La Fondazione è retta da un Consiglio
di amministrazione, composto da cinque consiglieri nominati
dal Vescovo pro tempore della Diocesi di Padova.
Tra gli stessi il Vescovo pro tempore della Diocesi di Padova
designa il Presidente.
Tutti i componenti del Consiglio di amministrazione durano
in carica un triennio e possono essere confermati.
Qualora durante il triennio uno dei membri nominati dovesse
cessare dall'incarico, il membro nominato in sua sostituzione
resta in carica fino alla conclusione dello stesso triennio.
Articolo 8 - Al Consiglio di amministrazione
spetta la gestione ordinaria e straordinaria della Fondazione.
Esso delibera validamente con l'intervento di metà più uno
dei suoi membri e a maggioranza dei presenti.
Il Consiglio di amministrazione redige ed aggiorna il regolamento
che disciplina le varie attività della Fondazione e determina
criteri e modalità di investimento del patrimonio e di erogazione
delle rendite.
Il Consiglio di amministrazione si riunisce nella sede della
Fondazione o in altro luogo scelto al Presidente, due volte
all'anno: entro il mese di novembre per approvare il bilancio
preventivo ed entro il mese di marzo per approvare il conto
consuntivo.
In seduta straordinaria il Consiglio si riunisce tutte le
volte che il suo Presidente lo ritenga opportuno o ne sia
fatta richiesta da almeno due membri.
Articolo 9 - Il presidente del Consiglio di
amministrazione ha la firma e la legale rappresentanza della
Fondazione con la facoltà di conferire procure. In caso
di impedimento può farsi sostituire dal consigliere più
anziano.
Nei casi di urgenza adotta i provvedimenti di competenza
del Consiglio di amministrazione, salvo ratifica del Consiglio
stesso, al quale tali provvedimenti dovranno essere sottoposti
nella prima riunione successiva alla data in cui i provvedimenti
sono stati adottati.
Articolo 10 - Il Consiglio permanente di indirizzo
è formato da 5 a 10 membri, scelti dal Vescovo pro tempore
della Diocesi di Padova tra personalità che si distinguano
sul piano della ricerca e della professione nei settori
di interesse della Fondazione.
Il Consiglio permanente di indirizzo coadiuva il Vescovo
pro tempore, che lo presiede, nel garantire le finalità
della Fondazione e nell'individuare e fissare gli indirizzi
generali dell'ente.
Ciascun consigliere dura in carica cinque anni dalla data
della nomina e può essere confermato.
Il Consiglio permanente di indirizzo si riunisce di norma
due volte all'anno nella sede della Fondazione o in altra
sede scelta dal proprio Presidente.
Le riunioni sono convocate e presiedute dal Vescovo pro
tempore della Diocesi di Padova e sono valide se vi partecipa
almeno un terzo dei componenti.
Assistono anche il Presidente del Consiglio di amministrazione
e il Segretario generale.
Articolo 11 - Il Comitato scientifico è nominato
dal Vescovo pro tempore della Diocesi di Padova tra studiosi
ed esperti di discipline che la Fondazione ha assunto come
settori di interesse.
Il Comitato è formato da 10 a 20 membri, di cui almeno un
terzo scelti tra docenti di Università del Veneto.
Ciascun componente dura in carica cinque anni ed è riconfermabile.
Tra i membri del Comitato scientifico il Vescovo pro tempore
della Diocesi di Padova nomina il Presidente del Comitato.
Articolo 12 - Il Comitato scientifico delibera
i Progetti di ricerca della Fondazione, costituisce gruppi
di lavoro anche con membri esterni agli organismi della
Fondazione, assicura il coordinamento dei Progetti e la
loro scientificità, dà indicazioni sull'attività editoriale
e di comunicazione della Fondazione, è organo di valutazione
sulle iniziative di cui all'articolo 2 lettera g).
Il Comitato scientifico si riunisce di norma almeno quattro
volte all'anno e tutte le volte che il proprio Presidente
o almeno tre componenti lo ritengano opportuno.
Le riunioni sono convocate dal Presidente del Comitato scientifico
e sono valide se è presente almeno un terzo dei componenti;
le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.
Vi partecipano anche il Presidente del Consiglio di amministrazione,
il Segretario generale ed eventuali osservatori indicati
dagli Organi istituzionali della Fondazione.
Articolo 13 - Il Segretario generale è nominato
dal Consiglio di Amministrazione.
Assicura il coordinamento tra gli Organi della Fondazione,
ne segue l'impostazione e le direttive, assicurandone la
realizzazione in modo culturalmente omogeneo con lo spirito
della Fondazione, scientificamente corretto ed economicamente
equilibrato.
Ha la direzione della Fondazione e provvede agli strumenti
per l'attività istituzionale.
Il Segretario generale partecipa come segretario a tutte
le riunioni degli Organi della Fondazione.
Articolo 14 - Gli incarichi di Presidente
e componente del Consiglio di amministrazione, di Presidente
e componente del Consiglio permanente di indirizzo, di Presidente
e di componente del Comitato scientifico sono a titolo gratuito.
Articolo 15 - L'esercizio finanziario va dall'1
gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
Articolo 16 - In caso di estinzione per qualsiasi
causa della Fondazione o, comunque, nel caso di accertata
impossibilità di conseguire gli scopi indicati nell'articolo
2, il patrimonio dell'Ente che residua dalla liquidazione
operata secondo le vigenti disposizioni di legge, sarà devoluto
ad Enti o Istituzioni, approvati dall'autorità ecclesiastica
e designati dal Vescovo pro tempore di Padova, che perseguano
finalità analoghe, senza fini di lucro.
Articolo 17 - Per tutto quanto non espressamente
contemplato nel presente Statuto, valgono le disposizioni
del Codice Civile sulle persone giuridiche ed in particolare
sulle Fondazioni.