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RIVISTA

Rivista "ETICA PER LE PROFESSIONI"
Questioni di etica applicata

N. 2/2004

"Il segreto professionale"


Editoriale

Il segreto professionale sembra in prima istanza rinviare alla tutela delle informazioni di cui un professionista viene a conoscenza nell'esercizio della propria attività. Non vi è dubbio, infatti, che sia in gioco l'esigenza di mantenere il riserbo e la dovuta discrezione su tali informazioni, tanto rilevanti perché attinenti la sfera strettamente personale. D'altra parte, se il segreto tradizionalmente ha avuto un ruolo cosí marcato all'interno della riflessione etico-deontologica, ciò è dipeso non solo dalla necessità di salvaguardare la riservatezza sulle informazioni ricevute, ma dalla priorità di garantire lo speciale rapporto fiduciario che consente a un soggetto di affidarsi alla competenza di un professionista. La qualità di tale rapporto cosí stretto, infatti, verrebbe sicuramente minacciato se i due soggetti della relazione professionale (il medico e il paziente, l'avvocato o il commercialista e il proprio cliente, ecc.) sapessero che altri dall'esterno hanno la possibilità di accedere ai contenuti della loro comunicazione.
Assistiamo cosí a un allargamento della sfera di significato del segreto professionale di cui è testimonianza anche la normativa piú recente che ha per oggetto la tutela della privacy, la quale, oltre a essere intesa prima di tutto come libertà negativa, ovvero come possibilità del cittadino di negare la divulgazione o l'uso da parte di altri di informazioni sulla propria persona, va intesa come possibilità di esercitare un controllo diretto sui propri dati personali. L'interessato può, infatti, richiedere sempre - a enti, istituzioni, aziende, ecc. - se siano disponibili dati o documenti sul proprio conto, anche se non ancora elaborati.
Piú in generale, il segreto professionale si configura come un bene che ha stretta attinenza con la realtà personale del soggetto e che, tuttavia, non ha una valenza solamente individuale, tanti e tali i sono i risvolti che il suo rispetto implica non solo nella vita professionale, ma anche in quella sociale e pubblica. Ciò nonostante, si possono prevedere delle situazioni nelle quali sia legittimo derogare dall'obbligo dell'osservanza del segreto, quando siano in gioco interessi di terzi o collettivi molto rilevanti. Il diritto, oltre a sanzionare la violazione del segreto professionale, considera in tal senso i motivi di "giusta causa" in base ai quali la rivelazione del segreto può essere richiesta, come potrebbe accadere, ad esempio, nel caso in cui il giudice imponga a un giornalista di rivelare le proprie fonti qualora queste siano ritenute indispensabili ai fini della prova del reato. Ma in modo forse ancor piú preciso e circostanziato di quanto già non preveda il Codice penale, i diversi codici deontologici hanno cercato di tutelare il segreto come un bene fondamentale e costitutivo della relazione professionale e, nel contempo, ne hanno individuato - senza, tuttavia, eccedere in facili generalizzazioni - le possibili eccezioni. Emerge qui la particolare funzione della deontologia professionale, le cui indicazioni, per un verso, si sovrappongono a quanto stabilisce il diritto, per un altro, si preoccupano di specificare e di esemplificare il piú possibile gli adempimenti propri della professione.
Proprio il tema classico del segreto professionale pone in risalto l'importanza della deontologia soprattutto nello sforzo di individuare quelle tipologie di situazioni conflittuali nelle quali il rispetto di tale segretezza, di per sé dovuta, potrebbe comportare un danno a terzi o alla collettività. D'altro canto, neppure la deontologia è in grado, nella situazione specifica, di stabilire fino a dove e in che termini debba essere declinato l'obbligo del segreto. E qui, oltre il diritto e oltre la deontologia, è chiamata in causa proprio la responsabilità strettamente etica del professionista. In altre parole, pur nella imprevedibilità e nella complessità delle situazioni che né il diritto né alcun codice etico potranno mai prevedere esaustivamente, il professionista è impegnato non solo a non tradire la relazione fiduciaria verso il proprio cliente, ma anche a garantire l'interesse pubblico e il bene collettivo. Tale duplice fedeltà sarà coniugabile proprio nella misura in cui si saprà esercitare la virtú del discernimento, che non esonera, comunque, da interiori lacerazioni.
Da ultimo, mi sia consentito esprimere una parola di ringraziamento a Giancarlo Minozzi, primo direttore responsabile, e a Renzo Pegoraro, co-direttore, che lasciano i loro rispettivi incarichi. Insieme abbiamo condiviso la singolare esperienza di ideare e realizzare questo progetto editoriale, la cui mission, ora, insieme al nuovo direttore responsabile, Gianni Locatelli, intendiamo confermare e ulteriormente sviluppare

Il Direttore
Antonio Da Re

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