Rivista "ETICA PER LE PROFESSIONI"
Questioni di etica applicata
N.
2/2004
"Il segreto professionale"
Editoriale
Il
segreto professionale sembra in prima istanza
rinviare alla tutela delle informazioni di cui
un professionista viene a conoscenza nell'esercizio
della propria attività. Non vi è dubbio, infatti,
che sia in gioco l'esigenza di mantenere il
riserbo e la dovuta discrezione su tali informazioni,
tanto rilevanti perché attinenti la sfera strettamente
personale. D'altra parte, se il segreto tradizionalmente
ha avuto un ruolo cosí marcato all'interno della
riflessione etico-deontologica, ciò è dipeso
non solo dalla necessità di salvaguardare la
riservatezza sulle informazioni ricevute, ma
dalla priorità di garantire lo speciale rapporto
fiduciario che consente a un soggetto di affidarsi
alla competenza di un professionista. La qualità
di tale rapporto cosí stretto, infatti, verrebbe
sicuramente minacciato se i due soggetti della
relazione professionale (il medico e il paziente,
l'avvocato o il commercialista e il proprio
cliente, ecc.) sapessero che altri dall'esterno
hanno la possibilità di accedere ai contenuti
della loro comunicazione.
Assistiamo cosí a un allargamento della sfera
di significato del segreto professionale di
cui è testimonianza anche la normativa piú recente
che ha per oggetto la tutela della privacy,
la quale, oltre a essere intesa prima di tutto
come libertà negativa, ovvero come possibilità
del cittadino di negare la divulgazione o l'uso
da parte di altri di informazioni sulla propria
persona, va intesa come possibilità di esercitare
un controllo diretto sui propri dati personali.
L'interessato può, infatti, richiedere sempre
- a enti, istituzioni, aziende, ecc. - se siano
disponibili dati o documenti sul proprio conto,
anche se non ancora elaborati.
Piú in generale, il segreto professionale si
configura come un bene che ha stretta attinenza
con la realtà personale del soggetto e che,
tuttavia, non ha una valenza solamente individuale,
tanti e tali i sono i risvolti che il suo rispetto
implica non solo nella vita professionale, ma
anche in quella sociale e pubblica. Ciò nonostante,
si possono prevedere delle situazioni nelle
quali sia legittimo derogare dall'obbligo dell'osservanza
del segreto, quando siano in gioco interessi
di terzi o collettivi molto rilevanti. Il diritto,
oltre a sanzionare la violazione del segreto
professionale, considera in tal senso i motivi
di "giusta causa" in base ai quali la rivelazione
del segreto può essere richiesta, come potrebbe
accadere, ad esempio, nel caso in cui il giudice
imponga a un giornalista di rivelare le proprie
fonti qualora queste siano ritenute indispensabili
ai fini della prova del reato. Ma in modo forse
ancor piú preciso e circostanziato di quanto
già non preveda il Codice penale, i diversi
codici deontologici hanno cercato di tutelare
il segreto come un bene fondamentale e costitutivo
della relazione professionale e, nel contempo,
ne hanno individuato - senza, tuttavia, eccedere
in facili generalizzazioni - le possibili eccezioni.
Emerge qui la particolare funzione della deontologia
professionale, le cui indicazioni, per un verso,
si sovrappongono a quanto stabilisce il diritto,
per un altro, si preoccupano di specificare
e di esemplificare il piú possibile gli adempimenti
propri della professione.
Proprio il tema classico del segreto professionale
pone in risalto l'importanza della deontologia
soprattutto nello sforzo di individuare quelle
tipologie di situazioni conflittuali nelle quali
il rispetto di tale segretezza, di per sé dovuta,
potrebbe comportare un danno a terzi o alla
collettività. D'altro canto, neppure la deontologia
è in grado, nella situazione specifica, di stabilire
fino a dove e in che termini debba essere declinato
l'obbligo del segreto. E qui, oltre il diritto
e oltre la deontologia, è chiamata in causa
proprio la responsabilità strettamente etica
del professionista. In altre parole, pur nella
imprevedibilità e nella complessità delle situazioni
che né il diritto né alcun codice etico potranno
mai prevedere esaustivamente, il professionista
è impegnato non solo a non tradire la relazione
fiduciaria verso il proprio cliente, ma anche
a garantire l'interesse pubblico e il bene collettivo.
Tale duplice fedeltà sarà coniugabile proprio
nella misura in cui si saprà esercitare la virtú
del discernimento, che non esonera, comunque,
da interiori lacerazioni.
Da ultimo, mi sia consentito esprimere una parola
di ringraziamento a Giancarlo Minozzi, primo
direttore responsabile, e a Renzo Pegoraro,
co-direttore, che lasciano i loro rispettivi
incarichi. Insieme abbiamo condiviso la singolare
esperienza di ideare e realizzare questo progetto
editoriale, la cui mission, ora, insieme al
nuovo direttore responsabile, Gianni Locatelli,
intendiamo confermare e ulteriormente sviluppare
Il Direttore
Antonio Da Re