Rivista "ETICA PER LE PROFESSIONI"
Questioni di etica applicata
N.
1/2007
"Il morire e il testamento
biologico"
Editoriale
La
Convenzione di Oviedo sui diritti dell'uomo
e la biomedicina, adottata dal Consiglio d'Europa
giusto dieci anni fa, all'art. 9 recita cosí:
"I desideri precedentemente espressi a proposito
di un intervento medico da parte di un paziente
che, al momento dell'intervento, non è in grado
di esprimere la sua volontà saranno tenuti in
considerazione". Si tratta di una formulazione
abbastanza generale, che non indica particolari
obblighi per il medico e che tuttavia sottolinea
l'importanza di rispettare i desideri formulati
in precedenza dal paziente, specie quando questi
nella situazione presente non abbia più la possibilità,
per l'aggravarsi delle sue condizioni di salute,
di esprimere il proprio volere.
Nel dibattito pubblico che in questi ultimi
anni si è sviluppato in molti Paesi europei,
e non solo, ci si è posti il problema di come
poter dar seguito, anche sul piano normativo,
al principio testé menzionato. Riprendendo un'espressione
inglese (living will), si è cominciato allora
a parlare di testamento biologico, nonché di
dichiarazioni o disposizioni o direttive anticipate
di trattamento. Nel dossier che segue si fa
riferimento al morire - già nel titolo - e ci
si sofferma sul significato antropologico della
morte e della vita, della sofferenza e della
vulnerabilità della condizione umana; si richiama,
poi, l'importanza delle cure palliative, come
nuova frontiera di un impegno medico e sanitario
di accompagnamento e di cura del paziente, che
non viene mai meno, neppure quando dalle terapie
approntate non sia più possibile attendersi
realisticamente un miglioramento delle condizioni
di salute e tanto meno la guarigione.
E' in questa prospettiva più ampia che va collocata
anche la riflessione sul testamento biologico
e sugli strumenti giuridici più idonei per garantirne
il riconoscimento e l'applicabilità. Con un'avvertenza,
che richiede una preliminare opera di chiarificazione
semantica: spesso si parla indifferentemente
di "dichiarazioni anticipate" o di "direttive
anticipate", quando invece a ben vedere le due
espressioni non sono equivalenti: la prima è
sicuramente più orientativa e meno vincolante
rispetto alla seconda. A rigore, quando si parla
di dichiarazioni anticipate certo si rinvia
al principio del rispetto della volontà del
paziente, ma nel contempo s'intende salvaguardare
anche il ruolo e l'autonomia professionale del
medico; con il linguaggio delle direttive tale
ruolo appare ridimensionato, perché l'accento
cade sull'autodeterminazione del malato che
dev'essere tutelata, rispetto a interventi esterni.
Non sempre queste distinzioni concettuali sono
tenute presenti adeguatamente e così può accadere
che in alcuni dei progetti di legge in discussione
attualmente presso la Commissione Igiene e Sanità
del Senato, pur parlando di "dichiarazioni di
volontà anticipate nei trattamenti sanitari",
si concepisca il rapporto medico-paziente come
fortemente sbilanciato dal lato del paziente,
con la figura del medico che è quasi concepita
come mera esecutrice delle altrui volontà; al
contrario, nel nuovo Codice di deontologia medica
l'art. 38 su "Autonomia del cittadino e direttive
anticipate" è comunque preoccupato di valorizzare
la libertà decisionale del medico.
Per molti aspetti l'espressione "dichiarazioni
anticipate" è preferibile: essa sembra rendere
conto in modo più completo e appropriato di
quell'alleanza terapeutica che dovrebbe contraddistinguere
la relazione medico-paziente, anche quando quest'ultimo
non sia al momento in grado di esplicitare la
propria volontà. Da questo punto di vista lo
strumento delle "direttive anticipate" appare
essere un'ulteriore articolazione, in situazioni
certo di particolare problematicità, del consenso
informato; in quanto tale esso dovrebbe rifuggire
da interpretazioni riduttivistiche quali quelle
che sono riconducibili al paternalismo medico,
da un lato, e all'enfatizzazione dell'autonomia
del paziente, dall'altro. Anche la questione
se le dichiarazioni debbano intendersi come
puramente indicative o come rigidamente vincolanti
sottintende a ben vedere un differente modo
di concepire il rapporto terapeutico, con una
maggiore sottolineatura vuoi della figura del
medico, a scapito dell'autonomia del paziente,
vuoi delle decisioni di quest'ultimo che il
medico dovrebbe limitarsi a eseguire.
Nel dossier si sostiene la tesi che il valore
delle dichiarazioni non dovrebbe essere né puramente
orientativo, né rigidamente vincolante. Tale
proposta va letta nuovamente attraverso la cifra
simbolica dell'alleanza terapeutica e la centralità
del dialogo paziente-medico, che continua a
svolgersi e a rinnovarsi, anche quando uno dei
due interlocutori non è in grado in quel momento
di prendere la parola.
Il Direttore
Antonio Da Re